Descrizione
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. aprile 2020, n. 22 (convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3) chiarisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione con l’obbligo di attivare la didattica a distanza attraverso l’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
La DAD, nata come strumento di emergenza in un periodo di sospensione improvvisa delle attività scolastiche, è stata più recentemente affiancata dalla DDI. (link alla pagina dedicata del MI)
La DDI (didattica digitale integrata) – acronimo emerso nell’estate 2020 – è intesa non come sostitutiva, bensì come complementare alla didattica in presenza; è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti che, iniziato l’anno scolastico in classe, si trovino nelle condizioni di improvvise restrizioni di mobilità, oppure vivano l’esperienza della quarantena.
La DDI si propone cioè di integrare e supportare la didattica quotidiana, il cui obiettivo primo è l’erogazione in presenza.
Leggendo le Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto 2020, cogliamo che la Didattica digitale integrata si configura come strumento utile per:
- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
- la rispondenza a esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).